PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV), cessa di essere obbligatoria per i soggetti con rapporto di lavoro dipendente e per quelli che non esercitano la libera professione. La contribuzione può proseguire su base volontaria.
      2. Per i contributi versati nei periodi assicurativi di iscrizione presso l'Ente di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, per i periodi assicurativi anche coincidenti, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 1 del medesimo decreto legislativo.